“ Permesso di Soggiorno per Attesa Occupazione ”   
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 la  Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante le disposizioni in  materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di  crescita.  La riforma, approvata  definitivamente dal Parlamento lo  scorso 27 giugno, prevede  all’articolo 4, comma 30, come  intervento volto al contrasto del  lavoro irregolare degli immigrati, che  il permesso di soggiorno per  attesa occupazione, regolato  dall’articolo 22, comma 11, del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286 (TU immigrazione), venga  rilasciato per un periodo non  inferiore ad un anno, ovvero per  tutto il periodo di durata della  prestazione di sostegno al reddito  eventualmente percepita dal  lavoratore straniero, qualora  superiore.     La riforma del mercato del lavoro riporta quindi ad un anno la  durata minima garantita del periodo di disoccupazione  (dimezzato dalla legge n. 189/2002), e la estende anche  oltre l’anno  nel caso in cui il lavoratore usufruisca ad  esempio di un trattamento di disoccupazione o dell’indennità  di mobilità, così come regolati dalla normativa vigente in  materia di armonizzatori sociali (legge n. 223/1991). In tal  caso il periodo concesso per la ricerca di una nuova  occupazione si estenderà per tutta la durata della prestazione  erogata.    Le nuove norme prevedono, inoltre, la possibilità per il  lavoratore di ottenere ulteriori rinnovi del permesso di  soggiorno per attesa occupazione anche nel caso in cui possa  dimostrare il possesso di un reddito complessivo annuo suo o  dei familiari conviventi non inferiore all’importo annuo  dell’assegno sociale (pari ad € 5.577 per il 2012)  aumentato  della metà di tale importo per ciascuno dei familiari che  compongono il nucleo familiare (salve le attenuazioni previste  per i figli di età inferiore a 14 anni e per i familiari titolari dello  status di protezione sussidiaria), così come previsto dall’art.  29, comma 3, lettera b del TU immigrazione.     Le disposizioni appena pubblicate entreranno in vigore il prossimo 18 luglio.  Legge n. 92/2012 
Per maggiori informazioni:    | Piazza Euclide, 31 00197 ROMA | | Tel./Fax. 06 64790236 | Cell. 320 3164749 | studiostefanutticandeloro@gmail.com
Fonte : http://www.fiscoetasse.com
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
CANDELORO Dott.ssa Daniela | Piazza Euclide, 31 00197 ROMA  | Tel./Fax. 06 64790236  | Cell. 320 3164749
Dott.ssa Candeloro Daniela