“ Permesso di Soggiorno per Attesa Occupazione ”
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 la
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante le disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita.
La riforma, approvata
definitivamente dal Parlamento lo
scorso 27 giugno, prevede
all’articolo 4, comma 30, come
intervento volto al contrasto del
lavoro irregolare degli immigrati, che
il permesso di soggiorno per
attesa occupazione, regolato
dall’articolo 22, comma 11, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (TU immigrazione), venga
rilasciato per un periodo non
inferiore ad un anno, ovvero per
tutto il periodo di durata della
prestazione di sostegno al reddito
eventualmente percepita dal
lavoratore straniero, qualora
superiore.
La riforma del mercato del lavoro riporta quindi ad un anno la
durata minima garantita del periodo di disoccupazione
(dimezzato dalla legge n. 189/2002), e la estende anche
oltre l’anno nel caso in cui il lavoratore usufruisca ad
esempio di un trattamento di disoccupazione o dell’indennità
di mobilità, così come regolati dalla normativa vigente in
materia di armonizzatori sociali (legge n. 223/1991). In tal
caso il periodo concesso per la ricerca di una nuova
occupazione si estenderà per tutta la durata della prestazione
erogata.
Le nuove norme prevedono, inoltre, la possibilità per il
lavoratore di ottenere ulteriori rinnovi del permesso di
soggiorno per attesa occupazione anche nel caso in cui possa
dimostrare il possesso di un reddito complessivo annuo suo o
dei familiari conviventi non inferiore all’importo annuo
dell’assegno sociale (pari ad € 5.577 per il 2012) aumentato
della metà di tale importo per ciascuno dei familiari che
compongono il nucleo familiare (salve le attenuazioni previste
per i figli di età inferiore a 14 anni e per i familiari titolari dello
status di protezione sussidiaria), così come previsto dall’art.
29, comma 3, lettera b del TU immigrazione.
Le disposizioni appena pubblicate entreranno in vigore il prossimo 18 luglio.
Legge n. 92/2012
Fonte : http://www.fiscoetasse.com
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